L’avvocato stabilito non può essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici

Lo status limitato dell’Avvocato stabilito -tenuto, ex art. 8 del D.Lgs. 96/2001, nelle prestazioni giudiziali ad agire d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato- è incompatibile con i requisiti di autonomia ed indipendenza prescritti dall’art 23 L. n. 247/2012 per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati degli enti pubblici.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 18 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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