L’avvocato stabilito addetto all’Ufficio legale di un ente pubblico

L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità e incompatibilità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (artt. 4 co. 2, e 5 co. 2 D.Lgs. 96/2001), ivi compresa la possibilità di iscriversi nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23 L. 247/2012. Ne consegue che ben può l’avvocato addetto all’ufficio di un Ente pubblico, ove ricorrano tutte le citate condizioni di Legge, essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, facendo però menzione della circostanza che l’esercizio della professione è limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale è addetto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 161 del 3 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 03 Ottobre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Aprile 2021 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16263 del 08 Giugno 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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