L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione per il mancato pagamento della quota annuale per la iscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 92 del 3 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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