E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 149 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 17 Luglio 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 04 Agosto 2020 (censura)
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