E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell’art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 (Nel caso di specie trattavasi di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato, per mancato pagamento dei contributi).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Gennaio 2016 (sospensione)
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