E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso con provvedimento esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto ricorso al CNF in proprio avverso la sanzione della radiazione irrogatagli dal CDD. Il CNF, rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, l’incolpato era sospeso dalla professione in forza di altra sanzione divenuta nelle more definitiva, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di jus postulandi).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 326 del 20 Settembre 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 05 Gennaio 2023 (radiazione)
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