L’avvocato sospeso con provvedimento (immediatamente o definitivamente) esecutivo non può ricorrere in proprio al CNF

L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (nella specie trattavasi di sanzione disciplinare esecutiva irrogatagli in altro procedimento disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 177 del 26 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 26 Giugno 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 10 del 15 Novembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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