L’avvocato sanzionato con (almeno) una censura non può ottenere né mantenere l’iscrizione nell’elenco del cd. gratuito patrocinio

L’avvocato condannato con sanzione definitiva superiore all’avvertimento non può essere iscritto ed è cancellato di diritto, in ogni tempo, dall’elenco degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato (art. 81 DPR n. 115/2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 12 del 30 gennaio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF parere n. 8/2024 nonché CNF n. 153/2023 (secondo cui la sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini).
Per analoghe conseguenze, cfr.:

  • l’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989 in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (recte, avvertimento);
  • l’art. 4, co. 4, lett. c, DM n. 180/2010 in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
  • l’art. 7 L. n. 53/1994 in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 30 Gennaio 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera n. 328 del 14 Maggio 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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