L’avvocato risponde disciplinarmente delle “diffide di pagamento telefoniche” fatte a suo nome dalla società di recupero crediti sua cliente

Commette illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi degli artt. 7, 9 e 63 co. 2 C.D.F. il professionista che, avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti, omettendo ogni vigilanza, consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare, a suo nome, “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti, moleste e con toni minacciosi, peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi, impedendo ogni doverosa interlocuzione.

Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Montalto, rel. Montalto), decisione n. 89 del 28 luglio 2020

Sanzione: AVVERTIMENTO

Giurisprudenza CDD

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