L’avvocato che attribuisca ad un terzo (nella specie, la propria segretaria) la facoltà di pubblicare, senza alcun effettivo controllo preventivo, post e contenuti nelle pagine social e/o sul sito web dello studio legale risponde personalmente dell’eventuale rilevanza disciplinare dell’attività stessa per culpa in eligendo ed in vigilando, giacché con l’incauta delega assume colposamente il rischio sufficiente ad integrare l’illecito deontologico, che peraltro non è scriminato né dal fatto che la pubblicazione sia avvenuta per un errore umano o tecnico del terzo, né dalla successiva rimozione del contenuto stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 Settembre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 13 Settembre 2019 (sospensione)
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