L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 29 Giugno 2016 (censura)
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