Vìola i doveri di lealtà, e correttezza (art. 6 CDF) e di colleganza (art. 22 CDF) l’avvocato che invita controparte presso il proprio studio per sottoscrivere, all’insaputa del difensore, un accordo di conciliazione sindacale a definizione della controversia, omettendo di informare il collega avversario, che ne viene a conoscenza solo successivamente (nella specie, all’udienza successiva).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Turco), decisione n. 78 del 24 settembre 2018
Sanzione: AVVERTIMENTO
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