Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 11 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 14 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
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