L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 312 del 5 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 05 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Ottobre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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