L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare

L’iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello jus postulandi, sicchè egli non può impugnare in proprio il relativo provvedimento, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 316 del 7 novembre 2025

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 430/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 316 del 07 Novembre 2025 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 19 Giugno 2025 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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