L’iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello jus postulandi, sicchè egli non può impugnare in proprio il relativo provvedimento, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 430 del 23 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 50 del 4 marzo 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 430 del 23 Novembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 11 Luglio 2024 (sospensione cautelare)
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