L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare

L’iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello jus postulandi, sicchè egli non può impugnare in proprio il relativo provvedimento, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 430 del 23 novembre 2024

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 50 del 4 marzo 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 430 del 23 Novembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 11 Luglio 2024 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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