L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare

L’iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello jus postulandi, sicchè egli non può impugnare in proprio il relativo provvedimento, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 50 del 4 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 04 Marzo 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Settembre 2023 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment