L’avvocato non ha l’onere di comunicare a Giudici e P.M. di essere stato cancellato dall’elenco dei difensori di ufficio

Nessuna norma di legge o regolamentare dispone che l’avvocato che chiede di essere cancellato dall’elenco dei difensori di ufficio, una volta conseguita detta cancellazione, abbia l’onere di comunicare tale sua avvenuta cancellazione alle Cancellerie e/o ad altri soggetti. Un tale obbligo, peraltro, non può neppure ricavarsi, sic et simpliciter, dai principi deontologici in materia (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD per non aver comunicato la sua cancellazione dalle liste dei difensori d’ufficio al P.M. e/o al Giudice del dibattimento dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, provvedendovi solo il giorno dell’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 399 del 31 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 399 del 31 Ottobre 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 03 Febbraio 2020 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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