L’avvocato non ha l’onere deontologico di tenersi in continuo aggiornamento delle mail ordinarie in arrivo

A differenza della posta elettronica certificata (PEC), l’email ordinaria (PEO) non dà certezze sulla effettiva spedizione e ricezione del messaggio. Inoltre, la prova di tali comunicazioni non può neppure ricavarsi addossando al destinatario delle stesse un preteso onere giuridico o deontologico di continua consultazione della casella di posta in arrivo, peraltro spesso intasata da messaggi effimeri e “spam” ovvero email spazzatura (Nel caso di specie, trattavasi di una revoca del mandato che il cliente asseriva di aver inviato tramite email al proprio avvocato, il quale invece negava di averla ricevuta giacché continuava a svolgere l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto non provata la revoca dell’incarico, prosciogliendo così l’avvocato dall’incolpazione in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025

NOTA
Invece, sulla rilevanza deontologica dell’omesso o negligente controllo della propria casella PEC, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 26 Maggio 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 08 Luglio 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment