Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 05 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 17 Novembre 2017 (sospensione)
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