Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 257.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 21 Giugno 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Dicembre 2012 (sospensione)
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