L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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