Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2018 (sospensione)
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