L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente

L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva; conseguentemente, non costituisce illecito disciplinare l’iscrizione a ruolo di una o più cause in mancanza del predetto versamento (integrale) all’Erario, in quanto il dovere di anticipare dette spese non può ricavarsi neppure dall’art. 13 co. 10 L. n. 247/2012, che infatti attribuisce all’avvocato il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate e giammai l’obbligo di anticiparle quand’anche abbia assunto l’incarico professionale sapendo dell’impossibilità del cliente di far fronte alle spese del giudizio. Per converso, l’avvocato incorrerebbe in una responsabilità disciplinare se, per il fatto che non sia stato pagato (dal cliente) il contributo unificato, egli non promuova una causa o non provveda alla sua iscrizione a ruolo, atteso che, così facendo, l’avvocato verrebbe meno alla funzione sociale della professione forense, in violazione delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (nonché del Codice Civile) che gli impongono di dare esecuzione al mandato ricevuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 410 del 6 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 410 del 06 Novembre 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 11 del 29 Aprile 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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