L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti

È indubbio che sia consentito all’avvocato di concordare con il proprio assistito la strategia difensiva e, quindi, anche il contenuto delle dichiarazioni che detto suo assistito deve rendere agli inquirenti, ma è altrettanto indubbio che egli non può intrattenersi con la parte (priva di difensore) offesa dal reato per la cui avvenuta commissione è indagato proprio il suo assistito medesimo, la quale deve deporre come testimone (art. 55 co. 1 cdf), al fine di concordare con quest’ultima una versione compiacente e non veritiera dei fatti accaduti, o, comunque, diversa dal vero, al fine di cercare di consentire all’indagato suo assistito di sviare le indagini in corso su tali fatti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 76 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 10 Luglio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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