Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il professionista aveva agevolato e reso possibile al proprio impiegato la gestione di intere fasi extraprocessuali, mantenendo rapporti diretti con i clienti, fornendo agli stessi pareri professionali e agendo, in pratica, come avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 14 Novembre 2011 (sospensione)
0 Comment