L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (Nel caso di specie trattavasi di decine di atti di intervento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (censura)
0 Comment