L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 17 Novembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (cancellazione amm.va)
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