L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 17 Novembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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