L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia stato privatoo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione del diniego del COA di rilascio del certificato di anzianità di iscrizione, propedeutico all’iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 448 del 9 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 448 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 30 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
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