L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie trattavasi di reclamo elettorale, proposto in proprio dal ricorrente, sebbene non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 26 Aprile 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment