L’avvocato impossibilitato (di fatto o di diritto) a partecipare all’udienza ha l’onere di avvisare il giudice

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni (art. 53 co. 1 cdf), sicché pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di comunicare al giudice il proprio impedimento a partecipare all’udienza (nella specie, perché sospeso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Maggio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 96 del 08 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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