La nuova legge professionale attribuisce all’avvocato la funzione “di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” (art. 2, co. 2, L. n. 247/2012), con previsione riconducibile all’inalienabile diritto alla difesa assicurato ai cittadini dall’art. 24 Cost. In tale ottica, la funzione della difesa, ovverosia l’attività dell’avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva sul superiore piano delle garanzie costituzionali.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Giugno 2013 (avvertimento)
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