Sebbene l’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non abbia automatico rilievo deontologico se dovuta a strategia difensiva (dilatoria) o strumentalmente omissiva, deve comunque affermarsi la responsabilità disciplinare del difensore per negligenza professionale ove la strategia stessa fosse quella di ottenere un mero rinvio da parte del difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione, giacché a quest’ultimo non è appunto consentito chiedere i termini a difesa ex art. 108 cpp, non ricorrendo i casi di rinuncia, ovvero di revoca, od ancora di incompatibilità, od infine di abbandono della difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità sostanziale dell’incolpato per il mancato rispetto degli artt. 8 e 38 del cod. deont.)
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56
NOTA:
In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Marzo 2010 (sospensione)
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