L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio

L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario (Nel caso di specie, il professionista -addetto all’ufficio legale di un ente- si era costituita parte civile in un procedimento penale per conto di un privato. La difesa dell’imputato eccepiva la carenza di jus postulandi del difensore, ed il giudice -nell’accogliere l’eccezione- ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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