L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario (Nel caso di specie, il professionista -addetto all’ufficio legale di un ente- si era costituita parte civile in un procedimento penale per conto di un privato. La difesa dell’imputato eccepiva la carenza di jus postulandi del difensore, ed il giudice -nell’accogliere l’eccezione- ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
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