L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a tutelare l’affidamento che la colletività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. Vìola quindi in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Febbraio 2017 (sospensione)
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