L’avvocato deve essere particolarmente prudente nella scelta professionale di interloquire con il minore

L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere. Tali doveri, in ogni occasione ed in ogni contesto, devono rappresentare, e rappresentano, con il munus difensivo, il criterio fondante ed ispiratore di ogni attività dell’avvocato, che deve essere ispirata a diligenza, ovvero accortezza e prudenza nel saper selezionare i percorsi dell’agire professionale e gli interlocutori, i più disparati, con i quali si può venire in contatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 52

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 06-06-2013, n. 88.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 14 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 07 Luglio 2011 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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