L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 53 del 12 Novembre 2021 (sospensione)
0 Comment