L’avvocato del Condominio non può pretendere il pagamento integrale del proprio compenso da un singolo condomino

Vìola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza l’avvocato che per l’attività professionale espletata in favore del Condominio richieda ad un singolo condomino il pagamento dell’intero compenso anziché pro quota, così compromettendo la fiducia dei terzi nella dignità della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 22 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 27 Ottobre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment