L’avvocato degli Enti pubblici non può altresì ricoprire incarichi amministrativi e gestionali

Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (ivi comprese quelle di natura disciplinare nei confronti di altri dipendenti), venendo meno altrimenti i requisiti di cui all’art. 23 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in aggiunta all’incarico presso l’Avvocatura del Comune, l’avvocato era anche dirigente a tempo indeterminato di taluni servizi amministrati del medesimo Comune).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 267 del 24 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 Settembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 09 Ottobre 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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