Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva redatto il ricorso poi sottoscritto e depositato da un Cassazionista, mantenendo la gestione dei rapporti con il cliente, al quale aveva infine chiesto il relativo compenso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 28 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Giugno 2014 (censura)
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