L’avvocato che sia anche magistrato onorario deve astenersi dal decidere le cause dei propri colleghi di studio

Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 n. 2 C.D.F. in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 169

NOTA:
In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 06 Ottobre 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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