L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 17-12-2008, n. 154.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 15 Ottobre 2009 (avvertimento)
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