L’avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 R.D.L. n. 1578/1933 (applicabile “ratione temporis”) è, invece, una modalità dell’avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare in quanto -in thesi- ai sensi dell’art. 40 R.D.L. cit., la sanzione dell’avvertimento avrebbe dovuto essergli irrogata mercè lettera del Presidente e non con la sentenza collegiale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 09 Marzo 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Dicembre 2013 (avvertimento)
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