Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l’assistenza tecnica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2607 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
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