L’autentica della procura alle liti da parte di soggetto non abilitato allo svolgimento del relativo mandato

Sono atti qualificanti l’esercizio dell’attività professionale forense (quindi riservati ai soggetti a ciò abilitati) anche l’autentica della firma nella procura alle liti e l’attestazione di conformità del ricorso ai fini della relativa iscrizione a ruolo (Nel caso di specie, le attività in parola erano state poste in essere da un praticante sebbene riferite a giudizi esorbitanti la sua competenza. In appllicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021

NOTA:
Sulla rilevanza disciplinare dell’autentica della procura alle liti da parte di avvocato in periodo di sospensione dall’esercizio della professione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 59 del 24 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 44 del 22 Giugno 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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