L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Febbraio 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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