In tema di procedimento disciplinare, ove l’audizione dell’esponente (che non è parte del procedimento) non sia avvenuta nella pienezza del contraddittorio con l’incolpando, quest’ultimo ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nel primo momento utile successivo al suo manifestarsi (essendo tardiva se fatta valere per la prima volta avanti al CNF), comprovando altresì una concreta compromissione del diritto di difesa (quale presupposto necessario ai fini dell’accoglimento della eccezione stessa).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143 – Pres. ALPA – Rel. FLORIO; Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336; Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 196, Consiglio Nazionale Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 20 Dicembre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 27 Ottobre 2010 (avvertimento)
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