L’attività professionale del praticante avvocato oltre i propri limiti di competenza

Contravviene all’art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge, e ciò a prescindere dalla spendita o meno del titolo di avvocato, assumendo autonoma rilevanza e disvalore il comportamento dell’iscritto che abbia assunto il mandato pur non essendo in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 12 del 26 Gennaio 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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