Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato (Nel caso di specie, il professionista aveva i medesimi recapiti di una agenzia d’affari, con cui condivideva altresì la carta intestata, ingenerando confusione nei terzi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 102 del 13 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Luglio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 23 Novembre 2016 (sospensione)
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