Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare (ex artt. 21 e 22 del codice deontologico), occorre tener conto dei precedenti disciplinari (specifici e reiterati) dell’incolpato, nonché del suo comportamento complessivo, tra cui il mancato ravvedimento e il comportamento processuale, nonché, più in generale, l’atteggiamento del medesimo nei confronti degli obblighi di formazione professionale continua (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, rilevato l’inadempimento reiterato dell’incolpato agli obblighi formativi, il CDD ha ritenuto congruo aggravare alla censura la sanzione disciplinare comminata in concreto).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 20 del 12 marzo 2019
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