L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215.
In arg. cfr. pure viDeontologia, Casi pratici per immagini: “Lui, lei, l’avvocato“.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 10 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 04 Gennaio 2011 (avvertimento)
0 Comment